Art. 1.

      1. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti all'ordine forense che, in deroga al principio d'incompatibilità, disciplinato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, svolgono per contratto di lavoro attività di patrocinio e consulenza legale a favore esclusivo degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge.